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Statuto

Istituto veneziano per la storia della Resistenza
e della società contemporanea.
(Dopo le modifiche decretate con Atto integrativo notarile del 24 maggio 2021)
Notaio Guizzo, Repertorio n. 22166, Raccolta 5516

È costituita nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e della normativa in materia, l’Associazione di promozione sociale denominata “ISTITUTO VENEZIANO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA – APS” in breve “IVESER-APS”, fondata da esponenti delle associazioni partigiane Anpi, Fivl e Fiap, di seguito indicata semplicemente come Associazione.
Assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.
L’Associazione ha sede nel Comune di Venezia.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali prive di stabile rappresentanza, sia in Italia che all’estero, ovvero di trasferire la sede dell’associazione nell’ambito del Comune sopra indicato, dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate, senza necessità di modifica statutaria.
In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata ai competenti uffici.
Spetta invece all’assemblea straordinaria degli associati deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.
L’Associazione fa parte, in qualità di socio, dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri, mantenendo la propria autonomia giuridica, scientifica, funzionale, patrimoniale e gestionale.

L’Associazione non persegue fini di lucro ed esercita in via esclusiva una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’associazione si propone di perseguire le finalità sopra descritte attraverso:
* lo sviluppo del proprio patrimonio documentale,
* la promozione della ricerca storica,
* la promozione dell’attività didattica,
* l’approfondimento culturale sulla storia contemporanea e la memoria della società veneziana e veneta.
Essa fonda le proprie attività e progetti sui valori ispiratori dell’antifascismo e della Resistenza, espressi nella Costituzione della Repubblica italiana e fa propri gli ideali di democrazia, libertà e pluralismo culturale.
Per lo svolgimento delle proprie attività, l’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.
Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, sono:
* educazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui alla lettera d) dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
* interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni, di cui alla lettera f) dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
* ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui lettera h) dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui lettera i) dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
* organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale o religioso di cui lettera k) dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
* promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo di cui lettera w) dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:
* incremento, valorizzazione e servizio di consultazione al pubblico dei fondi archivistici detenuti dall’Associazione, secondo i criteri indicati dal MIBAC;
* gestione della Biblioteca dell’Associazione con servizio di apertura al pubblico;
* servizi di tutoraggio nei confronti di studenti universitari o dottorandi in discipline di ambito storico-sociale;
* promozione di ricerche storiografiche con particolare attenzione alla storia contemporanea e del lavoro;
* divulgazione con gli strumenti della comunicazione informatica e della produzione editoriale degli esiti delle ricerche storiografiche e degli studi sociali;
* assunzione di iniziative volte a fruire culturalmente del territorio, con particolare attenzione ai luoghi e ai segni che restituiscono le sedimentazioni storiche;
* realizzazione, anche in accordo e in collaborazione con altri Enti e Istituzioni, di studi, ricerche, manifestazioni, convegni, iniziative scientifiche e divulgative, esposizioni e pubblicazioni sulla storia contemporanea, con specifica attenzione alla sperimentazione di metodologie di ricerca e comunicazione innovative, sia in ambito locale e regionale, che nazionale e internazionale;
* promozione della ricerca, della raccolta, dell’acquisizione, della classificazione di fonti documentarie attinenti alle finalità dell’Associazione;
* predisposizione e attuazione di ricerche e progetti per l’innovazione della didattica della storia contemporanea rivolti alla scuola e in particolare ai docenti;
* sviluppo di attività di servizio culturale e di divulgazione storica, con particolare riferimento ai rapporti dialettici esistenti tra storia e memoria, ricerca scientifica e uso pubblico del passato, con partecipazione alle ricorrenze e celebrazioni pubbliche su momenti rilevanti della storia locale, nazionale ed internazionale
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti previsti dalla legge.
L’associazione opera nel territorio della Regione Veneto.
L’associazione coordina l’attività regionale della rete veneta degli Istituti associati all’Istituto nazionale Ferruccio Parri, favorendo la collaborazione tra questi Istituti e, laddove necessario, con il consenso dei loro organi dirigenti, ne rappresenta le istanze.

Associazione è ordinata su base associativa. Possono essere associati ordinari dell’Associazione singoli cittadini maggiorenni che condividono le finalità espresse nel presente Statuto. La qualità di associato dà diritto a intervenire nelle assemblee dell’Associazione ed esprimere il proprio voto, accedere alle cariche associative, ed a partecipare a tutte le attività promosse dalla stessa. Le domande di ammissione a Socio sono presentate sottoscrivendo il modulo predisposto dall’Associazione. L’ammissione di nuovi associati è ratificata dal Consiglio Direttivo nella prima seduta valida successiva alla data di presentazione della domanda. È facoltà del Consiglio Direttivo non approvare l’istanza di adesione laddove sussistano fondati motivi di incompatibilità con i valori statutari. In tal caso il Consiglio direttivo esporrà all’Assemblea degli Associati il motivo del diniego.

I soci si distinguono in:
a)    Soci fondatori
b)    Soci ordinari
c)    Soci sostenitori
d)    Soci onorari

Sono considerati Associati fondatori gli esponenti della Resistenza che nel 1992 fondarono l’Associazione. Sono Associati ordinari le persone fisiche che versano annualmente la quota di associazione. Sono Associati sostenitori coloro che versano una quota di associazione annuale pari o superiore al doppio di quella fissata per gli Associati ordinari; possono essere Associati sostenitori anche Associazioni o Enti, è loro facoltà di partecipare, tramite un delegato, all’Assemblea degli Associati.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
L’Assemblea degli Associati può nominare, ove ne ravvisi l’opportunità, Soci onorari per speciali benemerenze acquisite nell’attività dell’Associazione. Gli Associati onorari non sono tenuti a versare la quota di associazione.

 

Tutti gli Associati hanno i medesimi diritti e i medesimi doveri.
Gli Associati hanno diritto di:
* eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi
* essere informati sulle attività dell’associazione;
* votare in assemblea;
* prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite all’art. 27 del presente statuto;
* denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del Terzo Settore (CTS).
Gli Associati hanno il dovere di:
* rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni dell’Associazione;
* versare annualmente la quota di associazione nella misura che sarà determinata dal Consiglio Direttivo. Il versamento della quota annuale di associazione realizza l’automatico rinnovo dell’iscrizione.
Gli Associati svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto come specificato all’art. 2 del presente statuto.

L’associazione si avvarrà in modo prevalente dell’attivit àdi volontariato dei propri associati o delle personeaderenti agli enti associati. L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività nonpuò essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
All’Associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente approvate, sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organo amministrativo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

L’Associato che intenda recedere dall’Associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La qualità di Associato si perde per fatti e comportamenti incompatibili con il rispetto delle finalità e degli scopi del presente Statuto o per il mancato versamento della quota di associazione. In caso di fatti e comportamenti incompatibili col rispetto degli scopi statutari, il Consiglio Direttivo interviene con la diffida o la sospensione dell’Associato e, qualora ne ravvisi la necessità, proponendone all’Assemblea degli Associati l’espulsione. L’esclusione di un Associato è deliberata solo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

Organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) l’organo di controllo e il Revisore Legale dei conti (se nominati).
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

L’Assemblea degli Associati è l’organo sovrano ed è composta da tutti gli Associati regolarmente iscritti ed è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente in sessione ordinaria e su delibera del Consiglio direttivo – in forma scritta per via postale o telematica – almeno 15 giorni prima della data fissata, e inoltre può essere convocata a richiesta di almeno un terzo dei Soci oppure su delibera del Consiglio Direttivo. L’Assemblea degli Associati può essere convocata anche in sessione straordinaria per la modifica del presente Statuto e lo scioglimento dell’Associazione.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti gli Associati che si trovano in regola col versamento della quota di associazione e che risultano iscritti nel libro degli associati.

L’Assemblea degli associati:
* determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
* approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
* nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
* nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;
* delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’articolo 28 del CTS, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
* delibera l’esclusione degli associati;
* delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
* approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
* delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
* delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario (o dal Notaio quando richiesto) e sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante medesimo.
L’Assemblea degli Associati può conferire la qualifica di Associato onorario.

L’Assemblea degli Associati è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti in proprio o in delega.
Ciascun associato può rappresentare più associati nei limitifissati dall’art. 24 comma terzo, del CTS.
Per la validità delle delibere assembleari è necessario il voto favorevole della metà più uno dei presenti aventi diritto di voto. Le delibere vengono prese con voto palese,tranne quelle riguardanti le persone che si tengono a voto segreto. Nel caso di modifiche statutarie si rimanda a quanto contenuto negli Artt. 25 e 26.
E’ possibile tenere le riunioni dell’Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al Presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero di 9 (nove) membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea degli Associati. Esso dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi.
In caso di dimissioni o di decadenza dei consiglieri eletti prima della scadenza del mandato, l’Assemblea provvederà alla loro sostituzione con eventuali candidati non eletti alle precedenti elezioni, secondo l’ordine dei voti, oppure attraverso nuove elezioni. I consiglieri così selezionati rimangono in carica sino alla successiva scadenza naturale dell’intero Consiglio. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Il Consiglio Direttivo promuove e coordina l’attività dell’Associazione in armonia con i suoi obiettivi, in particolare:
a) elegge tra i suoi componenti il Presidente e uno o due Vicepresidenti;
b) nomina, tra i soci, un Direttore, un Tesoriere e un Segretario;
c) nomina il Comitato Scientifico;
d) nomina eventuali rappresentanti presso altri Istituti, Istituzioni, Associazioni;
e) delibera l’ammissione dei Soci ordinari e propone all’Assemblea degli Associati la esclusione di coloro che si siano resi indegni di far parte dell’Associazione;
f) stabilisce l’importo della quota annuale di associazione;
g) delibera sulle modifiche dello Statuto da presentare all’Assemblea degli Associati;
h) predispone il bilancio di esercizio annuale dell’Associazione per sottoporli all’approvazione dell’Assemblea degli Associati e un programma annuale di lavoro.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all’anno, su convocazione del Presidente, e in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei membri. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.
I membri del Consiglio Direttivo che risultassero assenti ingiustificati per tre convocazioni consecutive decadono e saranno sostituiti dagli Associati eletti in successione.

Il Presidente:
a) ha legale rappresentanza dell’Associazione; il potere di rappresentanza è generale;
b) presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea degli Associati e li convoca sia in caso di convocazione ordinaria che straordinaria;
c) rappresenta l’Associazione nelle sedi istituzionali e cura in particolare le relazioni con gli amministratorid egli enti locali e gli organismi o i comitati da questi presieduti;
d) firma gli atti ufficiali e gli atti contabili, questi ultimi dopo l’approvazione da parte degli organi competenti in base al presente Statuto.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal decano Vicepresidente.
Le limitazioni al potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Nei casi in cui la legge prevede la nomina obbligatoria dell’organo di controllo, l’associazione nomina uno o più sindaci, scelti tra i revisori legali dei conti iscritti nell’apposito registro, o il revisore, ai sensi degli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.
La nomina dell’organo di controllo e del revisore legale è riservata alla competenza degli Associati.
Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli Associati in occasione della nomina del collegio stesso.
Il sindaco o i sindaci, ovvero il revisore, restano incarica per tre esercizi e scadono alla data della decisione degli Associati di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l’organo di controllo è sostituito.
Il sindaco o i sindaci, ovvero il revisore, sono, in ogni caso, rieleggibili.
I rispettivi poteri, doveri e competenze, le cause di ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dell’ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dagli artt. 30 e 31 del CTS e dalle disposizioni del codice civile.
In ogni altra ipotesi di prescrizione obbligatoria di revisione legale dei conti, la stessa sarà esercitata nei modi, forme e termini di legge.
Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs 117/2017, l’associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione degli Associati.

Il Direttore:

a) sovrintende alle attività  dell’Associazione;
b) è responsabile dell’archivio e della biblioteca;
c) assieme al Comitato Scientifico, predispone l’istruzione delle proposte culturali e dei progetti scientifici e promuove e coordina le ricerche, gli studi e le attività scientifiche, divulgative e didattiche e il lavoro dei diversi operatori che se ne occupano;
d) in accordo con il Presidente, si adopera perché le decisioni e gli indirizzi degli organi deliberativi siano alla base dell’attività degli operatori dell’Associazione, seguendo le linee generali impostate dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo;
e) ha facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo;
f) riferisce periodicamente sull’attività svolta al Consiglio Direttivo;
g) può essere coadiuvato da un Vicedirettore;

h) in accordo con il Consiglio Direttivo può indicare delle figure che collaborino con lui alla gestione dell’archivio, della biblioteca e delle altre attività dell’Associazione.

Il Tesoriere:

a) conserva e amministra i fondi dell’Associazione ed ha poteri di incassare somme e rilasciare quietanze secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, il suo operato è controllato dal Collegio dei Revisori dei Conti;
b) controfirma, congiuntamente al Presidente, le reversali e i mandati, collabora con il Consiglio Direttivo alla predisposizione dei bilanci economici annuali.

Il Segretario:

a) predispone e gestisce l’organizzazione amministrativa dell’Associazione secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo e in collaborazione con il Direttore;
b) partecipa alle sedute di tutti gli organi collegiali, redige i verbali, conserva i registri delle deliberazioni, cura la corrispondenza.

Il Comitato Scientifico:

a) è costituito su approvazione del Consiglio Direttivo da studiosi di materie storiche particolarmente qualificati, fanno parte del Comitato Scientifico il Direttore e il Presidente dell’Associazione. Il Comitato Scientifico elegge nel proprio seno un Presidente. Il Comitato Scientifico può essere convocato anche su richiesta di un terzo dei suoi membri;
b) il Comitato Scientifico ha il compito di elaborare programmi e progetti di ricerca e attività scientifica, che saranno sottoposti al Consiglio Direttivo, e di collaborare con il Direttore alla loro realizzazione.

Le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote e contributi degli associati;
b) da contributi dello Stato, della Regione, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
c) da contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
d) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
e) da eredità, donazioni e legati;
f) da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
g) da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale ai sensi della legge 383/2000.
I proventi e gli avanzi di gestione devono essere espressamente impiegati per la realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse di cui al precedente Art. 3, pertanto è fatto espresso divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, proventi e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione; i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma secondo del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Le risorse patrimoniali dell’Associazione sono destinate unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.
Esse sono costituite:
a) dal patrimonio iniziale conferito ai fini del riconoscimento della personalità giuridica;
b) dal patrimonio librario e documentario;
c) da arredi e strumenti vari e da ogni altro tipo di bene che l’Associazione possiede.

Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs 11/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, con la collaborazione tecnica del Tesoriere e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e dovrà essere depositato nei termini e nei modi previsti dalla legge.

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere gli adempimenti necessari.

Gli Associati che prestano attività di volontariato sonoassicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilitàcivile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Per le modifiche statutarie l’Assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno degli associati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di estinzione o di scioglimento, l’eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione eseguita, nei casi previsti dalla legge, ai sensi delle disposizioni di attuazione del codice civile, sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli Associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono;
d) il registro degli Associati volontari di cui all’art. 17 del D.Lgs. 117/2017.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto al Consiglio Direttivo.

L’organizzazione ordinaria dell’Associazione è disciplinata dal Consiglio Direttivo in un apposito Regolamento interno, per quanto non già previsto dal presente Statuto.
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, del Codice del Terzo settore, alle altre leggi vigenti in materia e ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Ove gli adempimenti risultassero incompatibili con l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dovranno essere modificati in modo da trovare applicazione secondo quanto previsto dal RUNTS.
A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D.Lgs. 117/2017, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5 sexies del D.L. 148/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del medesimo D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e potrà essere utilizzato nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

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