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Statuto

Istituto veneziano per la storia della Resistenza
e della società contemporanea
Statuto

(Dopo le modifiche decretate dall’Assemblea dei Soci del 7 ottobre 2017)
Notaio Guizzo, Repertorio n. 21158, Raccolta 4716

Art. 1Costituzione, denominazione e sede
È costituita nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l’Associazione di promozione sociale denominata “Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea in breve “IVESER”, fondata da esponenti delle associazioni partigiane Anpi, Fivl, Fiap, di seguito indicata semplicemente come Associazione.
L’Associazione ha sede nel Comune di Venezia, ed ivi in Calle Michelangelo, Giudecca 54/P.
L’Associazione fa parte, in qualità di socio, dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri, mantenendo la propria autonomia giuridica, scientifica, funzionale, patrimoniale e gestionale.
 
Art. 2Finalità e compiti
L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione si propone, in ambito territoriale della Regione Veneto, di perseguire le finalità sopra descritte attraverso lo sviluppo del proprio patrimonio documentale, la promozione della ricerca storica, dell’attività didattica, dell’approfondimento culturale sulla storia contemporanea e la memoria della società veneziana e veneta. Essa fonda le proprie attività e progetti sui valori ispiratori dell’antifascismo e della Resistenza, espressi nella Costituzione della Repubblica italiana e fa propri gli ideali di democrazia, libertà e pluralismo culturale.
Sono compiti dell’Associazione:
a) realizzare, anche in accordo e in collaborazione con altri Enti e Istituzioni, studi, ricerche, manifestazioni, convegni, iniziative scientifiche e divulgative, esposizioni e pubblicazioni sulla storia contemporanea, con specifica attenzione alla sperimentazione di metodologie di ricerca e comunicazione innovative, sia in ambito locale e regionale, che nazionale e internazionale;
b) promuovere la ricerca, la raccolta, l’acquisizione, la classificazione di fonti documentarie attinenti alle finalità dell’Associazione;
c) predisporre e attuare ricerche e progetti per l’innovazione della didattica della storia contemporanea rivolti alla scuola e in particolare ai docenti;
d) sviluppare attività di servizio culturale e di divulgazione storica, con particolare riferimento ai rapporti dialettici esistenti tra storia e memoria, ricerca scientifica e uso pubblico del passato, con partecipazione alle ricorrenze e celebrazioni pubbliche su momenti rilevanti della storia locale, nazionale ed internazionale.
L’Associazione svolge le suddette attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.
 
Art. 3I Soci 
Associazione è ordinata su base associativa. Possono essere soci ordinari dell’Associazione singoli cittadini maggiorenni che condividono le finalità espresse nel presente Statuto. La qualità di associato dà diritto a intervenire nelle assemblee dell’Associazione ed esprimere il proprio voto, accedere alle cariche associative, ed a partecipare a tutte le attività promosse dalla stessa. Le domande di ammissione a Socio sono presentate sottoscrivendo il modulo predisposto dall’Associazione. L’ammissione di nuovi soci è ratificata dal Consiglio Direttivo nella prima seduta valida successiva alla data di presentazione della domanda. È facoltà del Consiglio Direttivo non approvare l’istanza di adesione laddove sussistano fondati motivi di incompatibilità con i valori statutari. In tal caso il Consiglio direttivo esporrà all’Assemblea dei Soci il motivo del diniego.

I soci si distinguono in:
a)    Soci fondatori
b)    Soci ordinari
c)    Soci sostenitori
d)    Soci onorari

Sono considerati Soci fondatori gli esponenti della Resistenza che nel 1992 fondarono l’Associazione. Sono Soci ordinari le persone fisiche che versano annualmente la quota di associazione. Sono Soci sostenitori coloro che versano una quota di associazione annuale pari o superiore al doppio di quella fissata per i Soci ordinari; possono essere Soci sostenitori anche Associazioni o Enti, è loro facoltà di partecipare, tramite un delegato, all’Assemblea dei Soci ma senza diritto di voto né possono accedere alle cariche sociali.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
L’Assemblea dei Soci può nominare, ove ne ravvisi l’opportunità, Soci onorari per speciali benemerenze acquisite nell’attività dell’Associazione. I Soci onorari non sono tenuti a versare la quota di associazione.
 
Art. 4Diritti e obblighi dei Soci
Tutti i Soci hanno i medesimi obblighi e i medesimi diritti. I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni che, in base allo Statuto stesso, verranno prese dagli organi dell’Associazione. Essi sono tenuti a versare annualmente la quota di associazione nella misura che sarà determinata dal Consiglio Direttivo. Il versamento della quota annuale realizza l’automatico rinnovo dell’iscrizione. I Soci partecipano alle assemblee con diritto di discussione e voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
I Soci svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, come specificato nell’Art. 2.
 
Art. 5Scioglimento del rapporto associativo
Il Socio che intenda recedere dall’Associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La qualità di Socio si perde per fatti e comportamenti incompatibili con il rispetto delle finalità e degli scopi del presente Statuto o per il mancato versamento della quota di associazione. In caso di fatti e comportamenti incompatibili col rispetto degli scopi statutari, il Consiglio Direttivo interviene con la diffida o la sospensione del socio e, qualora ne ravvisi la necessità, proponendone all’Assemblea dei Soci l’espulsione. L’esclusione di un Socio è deliberata solo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
Art. 6Organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
 
Art. 7L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano ed è composta da tutti i Soci regolarmente iscritti ed è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente in sessione ordinaria e su delibera del Consiglio direttivo – in forma scritta per via postale o telematica – almeno 15 giorni prima della data fissata, e inoltre può essere convocata a richiesta di almeno un terzo dei Soci oppure su delibera del Consiglio Direttivo. L’Assemblea dei Soci può essere convocata anche in sessione straordinaria per la modifica del presente Statuto e lo scioglimento dell’Associazione.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti i Soci che si trovano in regola col versamento della quota di associazione.
 
Art. 8Le funzioni dell’Assemblea
L’Assemblea, presieduta dal Presidente dell’Associazione, in particolare approva:
a) il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;

b) il rendiconto delle attività dell’Associazione e il programma annuale di lavoro;
c) il rinnovo del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti
e) le modifiche da apportare al presente Statuto, conformemente all’Art. 21;
f) delibera sulla esclusione dei Soci che si siano resi indegni di far parte dell’Associazione, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

L’Assemblea dei Soci può conferire la qualifica di Socio onorario a coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nell’attività dell’Associazione.
Inoltre l’Assemblea dei Soci delibera sulle direttive generali idonee a realizzare gli scopi dello Statuto e su indicazione del Consiglio direttivo può anche deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, conformemente all’Art. 22.
 

Art. 9 Validità dell’Assemblea

L’Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti in proprio o in delega. Ogni Socio può rappresentare solo una delega.
Per la validità delle delibere assembleari è necessario il voto favorevole della metà più uno dei presenti aventi diritto di voto. Le delibere vengono prese con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, che si tengono a voto segreto. Nel caso di modifiche statutarie si rimanda a quanto contenuto negli Artt. 21 e 22.;
Art. 10Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da numero di 9 membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea dei Soci. Esso dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi.
In caso di dimissioni o di decadenza dei consiglieri eletti prima della scadenza del mandato, l’Assemblea provvederà alla loro sostituzione con eventuali candidati non eletti alle precedenti elezioni, secondo l’ordine dei voti, oppure attraverso nuove elezioni. I consiglieri così selezionati rimangono in carica sino alla successiva scadenza naturale dell’intero Consiglio. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
Art. 11Le funzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo promuove e coordina l’attività dell’Associazione in armonia con i suoi obiettivi, in particolare:
a) elegge tra i suoi componenti il Presidente e un Vicepresidente;
b) nomina, tra i soci, un Direttore, un Tesoriere e un Segretario;
c) nomina il Comitato Scientifico;
d) nomina eventuali rappresentanti presso altri Istituti, Istituzioni, Associazioni;
e) delibera l’ammissione dei Soci ordinari e propone all’Assemblea dei Soci la esclusione di coloro che si siano resi indegni di far parte dell’Associazione;
f) stabilisce l’importo della quota annuale di associazione;
g) delibera sulle modifiche dello Statuto da presentare all’Assemblea dei Soci;
h) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale dell’Associazione per sottoporli all’approvazione dell’Assemblea dei Soci e un programma annuale di lavoro.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all’anno, su convocazione del Presidente, e in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei membri. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.
I membri del Consiglio Direttivo che risultassero assenti ingiustificati per tre convocazioni consecutive decadono e saranno sostituiti dai Soci eletti in successione.
 
Art. 12 Il Presidente
Il Presidente:
a) ha legale rappresentanza dell’Associazione;

b) presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci e li convoca sia in caso di convocazione ordinaria che straordinaria;
c) rappresenta l’Associazione nelle sedi istituzionali e cura in particolare le relazioni con gli amministratori degli enti locali e gli organismi o i comitati da questi presieduti;
d) firma gli atti ufficiali e gli atti contabili, questi ultimi dopo l’approvazione da parte degli organi competenti in base al presente Statuto.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
Art. 13Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni; tutti i suoi membri possono, alla scadenza, essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di vigilare sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell’Associazione, sull’operato del Tesoriere e di accertare la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili.
I suoi membri hanno facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
 
Art. 14 – Il Direttore

Il Direttore:

a) sovrintende alle attività  dell’Associazione;
b) è responsabile dell’archivio e della biblioteca;
c) assieme al Comitato Scientifico, predispone l’istruzione delle proposte culturali e dei progetti scientifici e promuove e coordina le ricerche, gli studi e le attività scientifiche, divulgative e didattiche e il lavoro dei diversi operatori che se ne occupano;
d) in accordo con il Presidente, si adopera perché le decisioni e gli indirizzi degli organi deliberativi siano alla base dell’attività degli operatori dell’Associazione, seguendo le linee generali impostate dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo;  
e) ha facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo;
f) riferisce periodicamente sull’attività svolta al Consiglio Direttivo;
g) può essere coadiuvato da un Vicedirettore;

h) in accordo con il Consiglio Direttivo può indicare delle figure che collaborino con lui alla gestione dell’archivio, della biblioteca e delle altre attività dell’Associazione.
Art. 15 – Il Tesoriere

Il Tesoriere:

a) conserva e amministra i fondi dell’Associazione ed ha poteri di incassare somme e rilasciare quietanze secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, il suo operato è controllato dal Collegio dei Revisori dei Conti;
b) controfirma, congiuntamente al Presidente, le reversali e i mandati, collabora con il Consiglio Direttivo alla predisposizione dei bilanci economici annuali.

Art. 16 – Il Segretario

Il Segretario:

a) predispone e gestisce l’organizzazione amministrativa dell’Associazione secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo e in collaborazione con il Direttore;
b) partecipa alle sedute di tutti gli organi collegiali, redige i verbali, conserva i registri delle deliberazioni, cura la corrispondenza.
Art. 17 – Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico:

a) è costituito su approvazione del Consiglio Direttivo da studiosi di materie storiche particolarmente qualificati, fanno parte del Comitato Scientifico il Direttore e il Presidente dell’Associazione. Il Comitato Scientifico elegge nel proprio seno un Presidente. Il Comitato Scientifico può essere convocato anche su richiesta di un terzo dei suoi membri;
b) il Comitato Scientifico ha il compito di elaborare programmi e progetti di ricerca e attività scientifica, che saranno sottoposti al Consiglio Direttivo, e di collaborare con il Direttore alla loro realizzazione.
Art. 18 Risorse economiche
Le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote e contributi degli associati;
b) da contributi dello Stato, della Regione, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
c) da contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
d) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
e) da eredità, donazioni e legati;
f) da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
g) da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale ai sensi della legge 383/2000.
I proventi e gli avanzi di gestione devono essere espressamente impiegati per la realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse di cui al precedente Art. 3, pertanto è fatto espresso divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, proventi e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione; i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
 
Art. 19 Risorse patrimoniali

Le risorse patrimoniali dell’Associazione sono destinate unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.
Esse sono costituite:
a) dal patrimonio librario e documentario;
b) da arredi e strumenti vari e da ogni altro tipo di bene che l’Associazione possiede.

 
Art. 20 Il Rendiconto economico-finanziario

Le entrate e le spese sono disposte con reversali e mandati a firma congiunta del Presidente e del Tesoriere. Il Rendiconto economico-finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo sono predisposti dal Consiglio Direttivo con la collaborazione tecnica del Tesoriere e vengono presentati con una relazione all’Assemblea ordinaria dei Soci che delibererà in merito entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale con le maggioranze previste dal presente Statuto.

 
Art. 21 – Modifiche di Statuto
Per modificare il presente Statuto è necessaria una deliberazione presa a maggioranza assoluta dall’Assemblea dei Soci in sessione straordinaria con la presenza di almeno il cinquanta per cento dei Soci più uno. I voti per delega non sono ammessi per le modifiche statutarie.
 
Art. 22Scioglimento e devoluzione del Patrimonio
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (C.C. Art. 2). L’Assemblea dei Soci, nella stessa seduta, dovrà deliberare la destinazione definitiva a fini di utilità sociale ad altre APS o Enti del Terzo Settore degli eventuali residui finanziari e del Patrimonio dell’Associazione.
 
Art. 23Disposizioni finali
L’Associazione deve istituire e tenere aggiornate le scritture contabili e i libri dei verbali previsti dalla normativa vigente; cura che tali scritture siano visibili a chiunque tra gli associati ne faccia formale e motivata richiesta.
L’organizzazione ordinaria dell’Associazione è disciplinata dal Consiglio Direttivo in un apposito Regolamento interno, per quanto non già previsto dal presente Statuto.
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.
 
Art. 24 – Disposizioni transitorie
Solo successivamente alla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e per effetto della medesima, l’Associazione adotterà automaticamente nel presente Statuto, acquisendo piena efficacia, le seguenti modifiche e integrazioni:
– Sostituzione di ogni riferimento alla Legge 383/2000 con i riferimenti del D. Lgs. 117/2017 (Art. 1 e Art. 18);
– Integrazione nell’Art. 1 della denominazione sociale includente l’acronimo ETS: «È costituito nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l’ETS denominato Associazione di promozione sociale denominata “Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea in breve “IVESER”…».
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